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ACQUISTO GIOVANI


Sei un giovane con meno di 36 anni e vuoi comprare la tua prima casa?
Oggi è molto più facile e meno costoso grazie ai bonus previsti dal Decreto Sostegni bis sia per l’acquisto e che per il mutuo.

Quasi sempre, per i giovani, l’acquisto della prima è visto come un sogno difficilmente realizzabile a causa dell’impegno economico troppo gravoso.
Tra i prezzi degli immobili spesso troppo elevati per le loro tasche e le spese da sostenere per imposte, notaio, e rata del mutuo, molti preferivano rinunciare e magari accontentarsi di andare in affitto.

Ma ora ci sono ottime notizie per i giovani che vogliono comprare casa.

Per dare un sensibile aiuto nell’acquisto della prima casa, il nuovo Decreto bis prevede numerose agevolazioni che permetteranno finalmente anche ai più giovani di realizzare il loro sogno.
Andiamo con ordine e vediamo insieme di che si tratta.

IMPOSTE SULL’ACQUISTO

Per chi ha meno di 36 anni e vuole comprare la sua prima casa c’è un importante e ingente sconto.
È prevista l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti di compravendita.
In particolare, se compri la tua prima casa entro il 30 giugno 2022 non pagherai l’imposta di registro che ammonta al 2% oltre alle imposte ipotecarie e catastali.
Se l’acquisto è riferito ad un immobile di nuova costruzione eseguita da impresa costruttrice, l’IVA prevista del 4% dovrà comunque essere versata ma ti verrà data la possibilità di beneficiare di un credito di imposta di pari importo da utilizzare in due modi:
– in dichiarazione dei redditi, con una diminuzione delle tasse da pagare
– in compensazione sull’imposta di altri atti di donazione o successione.

Non dovrai anche versare le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale risparmiando ben 600 €.

IMPOSTA SUL MUTUO

Un’altra novità importante è che, se per l’acquisto della tua prima casa devi chiedere un mutuo, anche l’imposta sostitutiva dello 0,25% dell’importo che chiedi non la devi versare.

MUTUI

Probabilmente, il tema del mutuo, rappresenta l’agevolazione più interessante per i giovani che intendono acquistare casa.
Come è noto a tutti, spesso le Banche fanno difficoltà a concedere finanziamenti superiori all’80%.
Per questo, lo Stato, mette ora a disposizione un Fondo Consap specifico che concede la garanzia statale fino al 100% del mutuo richiesto.
Mentre prima lo Stato garantiva fino al 50% del mutuo richiesto, con l’entrata i vigore del decreto sostegni bis lo Stato va a garantire ben l’80% dell’importo richiesto.
Il massimale di spesa rimane sempre a 250K euro.

In poche parole, è lo Stato che fa da garante al mutuatario ed interverrà al posto del richiedente nel caso in cui questi non riesca a saldare le rate.
E’ prevista inoltre per le Banche l’applicazione di tassi agevolati oltre al divieto di richiedere ulteriori garanzie personali.
Come abbiamo visto le novità per i giovani che vogliono comprare casa sono davvero interessanti e sicuramente permetteranno a molti di loro di realizzare il sogno della vita.

Se stai pensando di comprare casa e vuoi qualche informazione in più, fissa la tua consulenza professionale gratuita.

L’articolo è stato scritto e revisionato in collaborazione con Marco Nardelli – Arcobaleno servizi immobiliari.

MUTUO AL 100%

Mutuo PRIMA CASA CONSAP – 100%

Il mutuo al 100% CONSAP è una particolare forma di mutuo che va incontro alle esigenze di chi, per diversi motivi, non ha la possibilità di dare le garanzie che la banca richiede per l’erogazione del mutuo.
Può essere richiesto per comprare casa, ristrutturarla o a renderla più efficiente dal punto di vista energetico.
È rivolto a giovani coppie, dove almeno uno dei due componenti è under 35, ma è rivolto anche a nuclei familiari monoreddito con figli minori a carico e persone under 35 titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il cosiddetto mutuo giovani presenta diverse condizioni di favore, ma la più importante è la garanzia statale fino al 50% del capitale richiesto per un importo massimo di 250.000 €.
È bene precisare che la casa che intendi acquistare o ristrutturare è da destinare ad abitazione principale.

Dovrà essere quindi la tua prima casa.

Il mutuo al 100% non è per tutti, ci sono infatti dei requisiti soggettivi e oggettivi che devi rispettare, ma vediamoli assieme.
La casa che stai acquistando o ristrutturando non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9 le cosiddette case di lusso e deve trovarsi sul territorio nazionale italiano;
Un altro requisito richiesto è che tu non sia proprietario di altri immobili sul territorio nazionale e che non abbia mai usufruito in precedenza di una agevolazione simile.
La richiesta per accedere al Fondo di Garanzia Statale va presentata direttamente alla banca che aderisce all’iniziativa.

Ricapitolando, rispetto ai classici mutui il vantaggio principale del mutuo al 100% sta nella possibilità di poter richiedere cifre più elevate che permettono di coprire per intero il prezzo d’acquisto della tua prima casa.

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UFFICIALE IL SUPER BONUS AL 110%

L’infografica che sintetizza le principali novità in campo immobiliare del SUPERBONUS 110% pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale.

Ufficiale il Decreto Rilancio contenente il Superbonus 110%.
Con il Superbonus 110% diventano ancora più convenienti ecobonus e sismabonus.
Il nuovo bonus si applica alle spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 con una detrazione che potrà essere recuperata in 5 anni con quote annuali di pari importo oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa o a banche e intermediari finanziari.

MIGLIORAMENTO ENERGETICO:
Ribadiamo che questa agevolazione si applica a interventi importanti sulla casa:
1. CAPPOTTO TERMICO
dell’involucro dell’edificio maggiore del 25% della sua superficie disperdente lorda.
Spesa massima pari a 60K euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (anche quindi in condominio);
2. CALDAIE PER CASE SINGOLE
Interventi su edifici unifamiliari
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Il limite di spesa scende a 30K euro
3. CALDAIE PER CONDOMINIO
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, (almeno classe A) o impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Il limite di spesa scende a 30K euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.
4. FOTOVOLTAICO E RICARICA AUTO ELETTRICHE
Solo se installati congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o miglioramento sismico possono essere detratti al 110% anche:
– gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica
Spesa massima 48K euro – 2.400 € per kW di potenza nominale
Solo se energia non autoconsumata viene ceduta al GSE
– i sistemi di accumulo integrati all’impianto fotovoltaico
Spesa massima 1.000 € per kWh di capacità di accumulo
– le colonnine di ricarica per auto elettriche
5. ALTRI INTERVENTI
Gli altri interventi di miglioramento energetico, come la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% solo se realizzata assieme al cappotto o all’installazione di caldaie a condensazione (classe A) o a pompa di calore.

MIGLIORAMENTO SISMICO
Nel Superbonus al 110% rientrano anche i lavori di miglioramento sismico (per edifici in zona 1, 2 e 3).

Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.

Per il sismabonus si prevede una detrazione al 90% per una polizza assicurativa anticalamità nel caso in cui sia stato ceduto il credito d’imposta all’impresa o a una compagnia assicurativa.

PRIMA CASA, SECONDA CASA, CONDOMINIO
– prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
– unità immobiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
– seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus per gli interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.

DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
Per ottenere il superbonus 110% a seguito di un intervento di miglioramento energetico:
– I lavori ammessi devono prevedere il miglioramento di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta, dimostrato con APE con dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

Per ottenere il superbonus 110% il contribuente deve provvedere ad alcune dichiarazioni:
– VISTO DI CONFORMITà
rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
– ASSEVERAZIONE
Del rispetto dei requisiti minimi e congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica
– ASSEVERAZIONE
Dell’efficacia dei lavori e congruità delle spese per gli interventi di miglioramento sismico

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione RC di 500 mila euro al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato.

APPROVATO IL SUPER BONUS AL 110%

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio contenente il Superbonus 110%.
Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore.

Il Superbonus 110% prevede impatti su ecobonus e sismabonus con estensione a impianti fotovoltaici e impianti di ricarica di veicoli elettrici.
Gli sconti sono limitati solo alle abitazioni principali e rivolto alle persone fisiche.

Il nuovo bonus si applica alle spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Detrazione recuperata in 5 anni con quote annuali di pari importo.

Il Superbonus al 110% si affianca alle detrazioni oggi esistenti ma non le sostituisce.
ECOBONUS 50-65% – SISMABONUS 75-80%
L’ecobonus invece si applica a qualsiasi immobile e possono beneficiarne anche le imprese.

Pagamenti sempre effettuati con bonifico parlante.

Lavori ammessi per il superbonus 110%:
Ribadiamo che questa agevolazione si applica a interventi importanti sulla casa:

isolamento termico dell’involucro dell’edificio maggiore del 25% della sua superficie disperdente lorda. Spesa massima pari a 60K euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (anche quindi in condominio);

 sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, (almeno classe A) o impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Il limite di spesa scende a 30K euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari;

 edifici unifamiliari (abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su un massimo di spesa pari a 30K euro (compreso anche smaltimento vecchio impianto)

I lavori ammessi prevedono il miglioramento di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta, dimostrato con APE con dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

Agevolabile anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sempreché sia conseguenza di uno degli interventi precedenti.

Nel Superbonus al 110% rientrano anche i lavori di miglioramento sismico (per edifici in zona 1, 2 e 3).
La riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direttore lavori e collaudatore. I professionisti dichiarano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per il sismabonus si prevede una detrazione al 90% per una polizza assicurativa anticalamità nel caso in cui sia stato ceduto alla stessa compagnia assicurativa anche il credito di imposta maturato con i lavori.

Per l’installazione di impianti fotovoltaici spetta la detrazione del 110% per le spese sostenute fino a un massimo di 48K euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW sempreché l’installazione degli impianti sia collegato ad uno degli interventi suddetti. Il valore massimo per kW nominale cala a 1.600 euro per gli interventi con ecobonus.

Prevista la detrazione anche per installazione di sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta con limite di spesa massimo pari a 1.000 euro per kWh di capacità di accumulo della batteria.

Per la cessione del credito o lo sconto in fattura c’è l’obbligo da parte del contribuente/committente dei lavori di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto è rilasciato da specificatamente incaricati.
La documentazione va inviata in via telematica all’ENEA.

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione RC al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

4 CONSIDERAZIONI PER VALUTARE IL BONUS CASA 110%

1. LAVORI IMPORTANTI
Secondo le notizie dei più autorevoli quotidiani il nuovo bonus casa del 110% riguarderà i lavori importanti sulla casa.

Chi ha quindi in programma opere di minore impatto può già procedere sulla base delle norme e detrazioni esistenti.

Un facile esempio può essere quello della sostituzione dei serramenti. Se viene realizzato come unico intervento, è agevolato dal 50% standard in quanto manutenzione straordinaria o dall’ecobonus al 50%.
Stesso discorso per l’acquisto di mobili abbinato a una ristrutturazione  bonus mobili con detrazione del 50% su una spesa massima di 10K euro.
Anche chi intende sfruttare il bonus facciate per tinteggiatura o pulitura della facciata esterna può già procedere con l’attuale bonus facciate al 90%.

2. SCONTO IN FATTURA vs CESSIONE DEL CREDITO
Il bonus 110% prevede la possibilità di cedere il credito da detrazione a banche/intermediari finanziari oppure di trasformare la futura detrazione in uno sconto in fattura da parte del fornitore/impresa.
La prima opzione (cessione a banche o intermediari) è sicuramente la più interessante e diventa praticamente indispensabile per il contribuente medio affinché possa sfruttare al massimo tale detrazione, che prevedrebbe altrimenti redditi davvero importanti per essere utilizzata appieno.

3. EDIFICIO E PROPRIETARIO
Il nuovo bonus 110% dovrebbe seguire la stessa tipologia degli attuali ecobonus e bonus facciate e quindi si potrà utilizzare anche per interventi su edifici diversi dall’abitativo, cioè anche per uffici e capannoni (con sconti IRES e IRPEF).
La detrazione per la ristrutturazione pari al 50% (spesa massima di 96K euro), il bonus verde e il bonus mobili, sono invece detrazioni limitate alle sole abitazioni e pertinenze.

4. INCERTEZZA
Siamo ad oggi tutti in fremente attesa di conoscere i dettagli concreti del nuovo decreto.
Ricordiamo che per i privati è il momento del pagamento della regolare fattura che decide la detrazione.

In caso di lavori già avviati si attendono le direttive concrete da parte del Governo per capire come si possano gestire le detrazioni.

Bonus ristrutturazioni al 110%?

Probabile anche una revisione del bonus facciate, dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito alle banche

Buone notizie per rilanciare l’edilizia nella fase 2, il Governo pensa ad aumentare ecobonus e sismabonus, con detrazione fino al 110%, maggior tempo per usufruire degli incentivi oltre al potenziamento dello sconto in fattura e la cessione del credito alle banche. 

Potrebbero rientrare gli interventi strutturali e quelli più importanti di miglioramento energetico, ma anche il bonus facciate, l’installazione del fotovoltaico e la sostituzione di finestre.

Si prevede anche un’agevolazione per le assicurazioni anticalamità stipulate a seguito di un intervento antisismico.

Eco e sismabonus fino al 110%

La scadenza, dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2021, e i tempi di rimborso in 5 anni.

La detrazione del 110% sarà riconosciuta ai contribuenti che pagano le spese per i lavori.
In alternativa, lo sconto in fattura: la ditta/impresa anticiperà, sotto forma di sconto, il 100% del costo dei lavori, ricevendo un credito di imposta pari al 110%. 

Il meccanismo dello sconto in fattura non ha avuto gran riscontro già lo scorso anno, viste anche le rimostranze dell’associazione artigiani poiché toglieva la liquidità vitale alle imprese per lavorare.

Una novità importante sembra essere la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Bonus facciate con super-detrazioni
Anche il bonus facciate potrebbe aumentare ma solo collegato agli interventi più importanti.

90% per assicurazioni
Possibile pure una detrazione del 90% per chi, a seguito di un intervento con sismabonus, stipula una polizza assicurativa anticalamità. Ulteriore incentivo per le case più sicure, antisismiche e più efficienti,

In un momento di difficoltà e scarsa liquidità per le imprese questo potrebbe essere un intervento importante a patto che non vada a mettere ancora più in crisi le imprese con crediti futuri o futuribili difficili da sostenere nel breve periodo. Che al momento sembra quello più difficile.

Detrazione fiscale per spese agenzia immobiliare

I compensi pagati ai mediatori immobiliari in riferimento all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ai 1000€ per ciascuna annualità, possono essere detratti del 19% dall’imposta lorda. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, a patto che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.

Nell’atto di cessione, anche se assoggettata a IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le stesse modalità, ogni parte ha l’obbligo di dichiarare:

se si è avvalsa di un mediatore e in tal caso deve fornire i dati identificativi del titolare
il codice fiscale o la partita IVA
il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare, ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società
l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta anche per l’acquisto di altri diritti reali, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. La detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile. Va da sé che il venditore dell’immobile non può beneficiare della suddetta detrazione, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Vi possono essere casi in cui l’acquisto non va a buon fine o casi in cui la fatture non è intestata ad entrambi i proprietari, come ci si deve comportare?

Se l’immobile non può essere destinato ad abitazione principale, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare. In questo caso il contribuente deve restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato. Nel caso in cui, a seguito del preliminare, fosse pagato all’agente immobiliare il compenso di mediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno.
Se conseguentemente alla stipula del preliminare viene pagato il compenso dell’intermediazione all’agenzia, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti registrato. La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione siano state sostenute nell’anno precedente alla stipula del preliminare, a patto che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito. Essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.
Nel caso in cui la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare fosse intestata ad un soggetto non proprietario, non è possibile fruire della detrazione.
Se la fattura è intestata ad un solo proprietario, ma l’immobile risulta essere in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante.
Se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e un altro soggetto non proprietario è necessario che in fattura sia specificato che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario.

Fonte articolo: serviziimmobiliarieu