detrazione fiscale

UFFICIALE IL SUPER BONUS AL 110%

L’infografica che sintetizza le principali novità in campo immobiliare del SUPERBONUS 110% pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale.

Ufficiale il Decreto Rilancio contenente il Superbonus 110%.
Con il Superbonus 110% diventano ancora più convenienti ecobonus e sismabonus.
Il nuovo bonus si applica alle spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 con una detrazione che potrà essere recuperata in 5 anni con quote annuali di pari importo oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa o a banche e intermediari finanziari.

MIGLIORAMENTO ENERGETICO:
Ribadiamo che questa agevolazione si applica a interventi importanti sulla casa:
1. CAPPOTTO TERMICO
dell’involucro dell’edificio maggiore del 25% della sua superficie disperdente lorda.
Spesa massima pari a 60K euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (anche quindi in condominio);
2. CALDAIE PER CASE SINGOLE
Interventi su edifici unifamiliari
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Il limite di spesa scende a 30K euro
3. CALDAIE PER CONDOMINIO
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, (almeno classe A) o impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Il limite di spesa scende a 30K euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.
4. FOTOVOLTAICO E RICARICA AUTO ELETTRICHE
Solo se installati congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o miglioramento sismico possono essere detratti al 110% anche:
– gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica
Spesa massima 48K euro – 2.400 € per kW di potenza nominale
Solo se energia non autoconsumata viene ceduta al GSE
– i sistemi di accumulo integrati all’impianto fotovoltaico
Spesa massima 1.000 € per kWh di capacità di accumulo
– le colonnine di ricarica per auto elettriche
5. ALTRI INTERVENTI
Gli altri interventi di miglioramento energetico, come la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% solo se realizzata assieme al cappotto o all’installazione di caldaie a condensazione (classe A) o a pompa di calore.

MIGLIORAMENTO SISMICO
Nel Superbonus al 110% rientrano anche i lavori di miglioramento sismico (per edifici in zona 1, 2 e 3).

Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110%.

Per il sismabonus si prevede una detrazione al 90% per una polizza assicurativa anticalamità nel caso in cui sia stato ceduto il credito d’imposta all’impresa o a una compagnia assicurativa.

PRIMA CASA, SECONDA CASA, CONDOMINIO
– prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
– unità immobiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
– seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus per gli interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica.

DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
Per ottenere il superbonus 110% a seguito di un intervento di miglioramento energetico:
– I lavori ammessi devono prevedere il miglioramento di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta, dimostrato con APE con dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

Per ottenere il superbonus 110% il contribuente deve provvedere ad alcune dichiarazioni:
– VISTO DI CONFORMITà
rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
– ASSEVERAZIONE
Del rispetto dei requisiti minimi e congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica
– ASSEVERAZIONE
Dell’efficacia dei lavori e congruità delle spese per gli interventi di miglioramento sismico

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione RC di 500 mila euro al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato.

APPROVATO IL SUPER BONUS AL 110%

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio contenente il Superbonus 110%.
Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore.

Il Superbonus 110% prevede impatti su ecobonus e sismabonus con estensione a impianti fotovoltaici e impianti di ricarica di veicoli elettrici.
Gli sconti sono limitati solo alle abitazioni principali e rivolto alle persone fisiche.

Il nuovo bonus si applica alle spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Detrazione recuperata in 5 anni con quote annuali di pari importo.

Il Superbonus al 110% si affianca alle detrazioni oggi esistenti ma non le sostituisce.
ECOBONUS 50-65% – SISMABONUS 75-80%
L’ecobonus invece si applica a qualsiasi immobile e possono beneficiarne anche le imprese.

Pagamenti sempre effettuati con bonifico parlante.

Lavori ammessi per il superbonus 110%:
Ribadiamo che questa agevolazione si applica a interventi importanti sulla casa:

isolamento termico dell’involucro dell’edificio maggiore del 25% della sua superficie disperdente lorda. Spesa massima pari a 60K euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (anche quindi in condominio);

 sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, (almeno classe A) o impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Il limite di spesa scende a 30K euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari;

 edifici unifamiliari (abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su un massimo di spesa pari a 30K euro (compreso anche smaltimento vecchio impianto)

I lavori ammessi prevedono il miglioramento di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta, dimostrato con APE con dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

Agevolabile anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sempreché sia conseguenza di uno degli interventi precedenti.

Nel Superbonus al 110% rientrano anche i lavori di miglioramento sismico (per edifici in zona 1, 2 e 3).
La riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direttore lavori e collaudatore. I professionisti dichiarano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per il sismabonus si prevede una detrazione al 90% per una polizza assicurativa anticalamità nel caso in cui sia stato ceduto alla stessa compagnia assicurativa anche il credito di imposta maturato con i lavori.

Per l’installazione di impianti fotovoltaici spetta la detrazione del 110% per le spese sostenute fino a un massimo di 48K euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW sempreché l’installazione degli impianti sia collegato ad uno degli interventi suddetti. Il valore massimo per kW nominale cala a 1.600 euro per gli interventi con ecobonus.

Prevista la detrazione anche per installazione di sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta con limite di spesa massimo pari a 1.000 euro per kWh di capacità di accumulo della batteria.

Per la cessione del credito o lo sconto in fattura c’è l’obbligo da parte del contribuente/committente dei lavori di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto è rilasciato da specificatamente incaricati.
La documentazione va inviata in via telematica all’ENEA.

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione RC al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

4 CONSIDERAZIONI PER VALUTARE IL BONUS CASA 110%

1. LAVORI IMPORTANTI
Secondo le notizie dei più autorevoli quotidiani il nuovo bonus casa del 110% riguarderà i lavori importanti sulla casa.

Chi ha quindi in programma opere di minore impatto può già procedere sulla base delle norme e detrazioni esistenti.

Un facile esempio può essere quello della sostituzione dei serramenti. Se viene realizzato come unico intervento, è agevolato dal 50% standard in quanto manutenzione straordinaria o dall’ecobonus al 50%.
Stesso discorso per l’acquisto di mobili abbinato a una ristrutturazione  bonus mobili con detrazione del 50% su una spesa massima di 10K euro.
Anche chi intende sfruttare il bonus facciate per tinteggiatura o pulitura della facciata esterna può già procedere con l’attuale bonus facciate al 90%.

2. SCONTO IN FATTURA vs CESSIONE DEL CREDITO
Il bonus 110% prevede la possibilità di cedere il credito da detrazione a banche/intermediari finanziari oppure di trasformare la futura detrazione in uno sconto in fattura da parte del fornitore/impresa.
La prima opzione (cessione a banche o intermediari) è sicuramente la più interessante e diventa praticamente indispensabile per il contribuente medio affinché possa sfruttare al massimo tale detrazione, che prevedrebbe altrimenti redditi davvero importanti per essere utilizzata appieno.

3. EDIFICIO E PROPRIETARIO
Il nuovo bonus 110% dovrebbe seguire la stessa tipologia degli attuali ecobonus e bonus facciate e quindi si potrà utilizzare anche per interventi su edifici diversi dall’abitativo, cioè anche per uffici e capannoni (con sconti IRES e IRPEF).
La detrazione per la ristrutturazione pari al 50% (spesa massima di 96K euro), il bonus verde e il bonus mobili, sono invece detrazioni limitate alle sole abitazioni e pertinenze.

4. INCERTEZZA
Siamo ad oggi tutti in fremente attesa di conoscere i dettagli concreti del nuovo decreto.
Ricordiamo che per i privati è il momento del pagamento della regolare fattura che decide la detrazione.

In caso di lavori già avviati si attendono le direttive concrete da parte del Governo per capire come si possano gestire le detrazioni.

Bonus ristrutturazioni al 110%?

Probabile anche una revisione del bonus facciate, dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito alle banche

Buone notizie per rilanciare l’edilizia nella fase 2, il Governo pensa ad aumentare ecobonus e sismabonus, con detrazione fino al 110%, maggior tempo per usufruire degli incentivi oltre al potenziamento dello sconto in fattura e la cessione del credito alle banche. 

Potrebbero rientrare gli interventi strutturali e quelli più importanti di miglioramento energetico, ma anche il bonus facciate, l’installazione del fotovoltaico e la sostituzione di finestre.

Si prevede anche un’agevolazione per le assicurazioni anticalamità stipulate a seguito di un intervento antisismico.

Eco e sismabonus fino al 110%

La scadenza, dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2021, e i tempi di rimborso in 5 anni.

La detrazione del 110% sarà riconosciuta ai contribuenti che pagano le spese per i lavori.
In alternativa, lo sconto in fattura: la ditta/impresa anticiperà, sotto forma di sconto, il 100% del costo dei lavori, ricevendo un credito di imposta pari al 110%. 

Il meccanismo dello sconto in fattura non ha avuto gran riscontro già lo scorso anno, viste anche le rimostranze dell’associazione artigiani poiché toglieva la liquidità vitale alle imprese per lavorare.

Una novità importante sembra essere la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Bonus facciate con super-detrazioni
Anche il bonus facciate potrebbe aumentare ma solo collegato agli interventi più importanti.

90% per assicurazioni
Possibile pure una detrazione del 90% per chi, a seguito di un intervento con sismabonus, stipula una polizza assicurativa anticalamità. Ulteriore incentivo per le case più sicure, antisismiche e più efficienti,

In un momento di difficoltà e scarsa liquidità per le imprese questo potrebbe essere un intervento importante a patto che non vada a mettere ancora più in crisi le imprese con crediti futuri o futuribili difficili da sostenere nel breve periodo. Che al momento sembra quello più difficile.

DETRAZIONI FISCALI 2020


?Dubbi sulla quota di detrazione fiscale relativa ai lavori di ristrutturazione che state facendo a casa?

Nessun problema?
Ecco un bel poster riepilogativo di tutti i bonus casa 2020??
BONUS CASA
Per ciascuna agevolazione (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus facciate) viene indicato:
? la percentuale di detrazione applicabile
? il limite di spesa
? il tipo di bonus
? chi può usufruirne
? l’elenco degli interventi ammissibili
? la possibilità o meno della cessione del credito

Detrazione fiscale per spese agenzia immobiliare

I compensi pagati ai mediatori immobiliari in riferimento all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ai 1000€ per ciascuna annualità, possono essere detratti del 19% dall’imposta lorda. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, a patto che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.

Nell’atto di cessione, anche se assoggettata a IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le stesse modalità, ogni parte ha l’obbligo di dichiarare:

se si è avvalsa di un mediatore e in tal caso deve fornire i dati identificativi del titolare
il codice fiscale o la partita IVA
il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare, ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società
l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta anche per l’acquisto di altri diritti reali, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. La detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile. Va da sé che il venditore dell’immobile non può beneficiare della suddetta detrazione, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Vi possono essere casi in cui l’acquisto non va a buon fine o casi in cui la fatture non è intestata ad entrambi i proprietari, come ci si deve comportare?

Se l’immobile non può essere destinato ad abitazione principale, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare. In questo caso il contribuente deve restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato. Nel caso in cui, a seguito del preliminare, fosse pagato all’agente immobiliare il compenso di mediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno.
Se conseguentemente alla stipula del preliminare viene pagato il compenso dell’intermediazione all’agenzia, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti registrato. La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione siano state sostenute nell’anno precedente alla stipula del preliminare, a patto che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito. Essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.
Nel caso in cui la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare fosse intestata ad un soggetto non proprietario, non è possibile fruire della detrazione.
Se la fattura è intestata ad un solo proprietario, ma l’immobile risulta essere in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante.
Se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e un altro soggetto non proprietario è necessario che in fattura sia specificato che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario.

Fonte articolo: serviziimmobiliarieu

BONUS E DETRAZIONI CASA 2019

Ci stiamo avvicinando verso la fine del 2018 e chi ha intenzione di ristrutturare casa o ha acquistato un appartamento con qualche lavoro di ammodernamento da svolgere, si pone una sola, importante, domanda: se le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia e per gli interventi di efficienza energetica, con i bonus mobili e bonus giardini, saranno confermate anche per il prossimo anno, a seguito della manovra del governo attuale.

La risposta è positiva: dal Draft budgetary plan (Dbp) inviato dal governo italiano alla Commissione europea dopo l’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio dei ministri, si evince che le detrazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è ancora del 50%, da suddividere in 10 quote annuali e la detrazione per i lavori di efficienza energetica è al 50% (invece del 65% nel 2018) per certi tipi di interventi: la per sostituzione di infissi, di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e a biomassa.

Anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata al fine di arredare una casa da ristrutturare, la detrazione è al 50% ed è stata estesa al nuovo anno anche la deduzione di sconti per lavori di interventi di cura, rinnovamento e irrigazione del verde privato.

Nella nuova manovra governativa però, non è citato il sismabonus, ossia la detrazione per gli interventi di ristrutturazione in funzione antisismica.

Fonte articolo: https://serviziimmobiliarieu.blogspot.com/2018/10/proroga-ecobonus-2019.html?fbclid=IwAR0JqhH398eP2yzMWRaMfpLFb-OnQnlc2zl_45AuBrJGh9OUEeOzPIHiBEw&view=snapshot