Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio contenente il Superbonus 110%.
Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore.
Il Superbonus 110% prevede impatti su ecobonus e sismabonus con estensione a impianti fotovoltaici e impianti di ricarica di veicoli elettrici.
Gli sconti sono limitati solo alle abitazioni principali e rivolto alle persone fisiche.
Il nuovo bonus si applica alle spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Detrazione recuperata in 5 anni con quote annuali di pari importo.
Il Superbonus al 110% si affianca alle detrazioni oggi esistenti ma non le sostituisce.
ECOBONUS 50-65% – SISMABONUS 75-80%
L’ecobonus invece si applica a qualsiasi immobile e possono beneficiarne anche le imprese.
Pagamenti sempre effettuati con bonifico parlante.
Lavori ammessi per il superbonus 110%:
Ribadiamo che questa agevolazione si applica a interventi importanti sulla casa:
isolamento termico dell’involucro dell’edificio maggiore del 25% della sua superficie disperdente lorda. Spesa massima pari a 60K euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (anche quindi in condominio);
sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, (almeno classe A) o impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. Il limite di spesa scende a 30K euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari;
edifici unifamiliari (abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su un massimo di spesa pari a 30K euro (compreso anche smaltimento vecchio impianto)
I lavori ammessi prevedono il miglioramento di almeno due classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica più alta, dimostrato con APE con dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.
Agevolabile anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sempreché sia conseguenza di uno degli interventi precedenti.
Nel Superbonus al 110% rientrano anche i lavori di miglioramento sismico (per edifici in zona 1, 2 e 3).
La riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direttore lavori e collaudatore. I professionisti dichiarano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Per il sismabonus si prevede una detrazione al 90% per una polizza assicurativa anticalamità nel caso in cui sia stato ceduto alla stessa compagnia assicurativa anche il credito di imposta maturato con i lavori.
Per l’installazione di impianti fotovoltaici spetta la detrazione del 110% per le spese sostenute fino a un massimo di 48K euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW sempreché l’installazione degli impianti sia collegato ad uno degli interventi suddetti. Il valore massimo per kW nominale cala a 1.600 euro per gli interventi con ecobonus.
Prevista la detrazione anche per installazione di sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta con limite di spesa massimo pari a 1.000 euro per kWh di capacità di accumulo della batteria.
Per la cessione del credito o lo sconto in fattura c’è l’obbligo da parte del contribuente/committente dei lavori di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto è rilasciato da specificatamente incaricati.
La documentazione va inviata in via telematica all’ENEA.
I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione RC al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.