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IL CREDITO DI IMPOSTA PER CHI CAMBIA CASA

Oggi ti spiego cos’è il credito di imposta e quando puoi averne diritto.

Stai vendendo casa per ricomprarne una nuova?
Allora potresti avere diritto a un credito di imposta, ovvero uno sconto sulle tasse che dovrai pagare in occasione dell’acquisto della tua nuova casa

La maggioranza delle compravendite che noi agenti immobiliari vediamo sono acquisti effettuati usufruendo delle agevolazioni prima casa

La legge stabilisce che se vendi l’abitazione acquistata con queste agevolazioni prima casa ed entro un anno ne compri un’altra, hai diritto al credito di imposta pari alle tasse pagate o all’iva del precedente acquisto agevolato

Questo credito può essere utilizzato in diversi modi

O in diminuzione delle imposte di registro dovute sul nuovo acquisto se la compravendita è tra privati

O in diminuzione dell’irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto quando compri in regime iva e cioè da un’impresa

O in compensazione di altri tributi dovuti con modello f24

Se per esempio decidi di utilizzare questo credito per avere uno sconto sulle imposte legate al nuovo acquisto, dovrai comunicarlo al notaio e per ottenerlo dovrai fargli avere una copia del rogito di acquisto della casa che hai appena venduto, il notaio scriverà nell’atto l’espressa richiesta di usufruire del credito di imposta e citerà il rogito che gli hai fornito

Tieni presente che il credito di imposta ti spetta anche se acquisti la nuova casa prima di aver venduto la tua abitazione, a patto che entro un anno venderai il tuo vecchio immobile

Comprare casa è un investimento importante e soprattutto sono tanti i dettagli da conoscere

Ho seguito tente persone che come te stavano vendendo e comprando casa, e potrò essere al tuo fianco per guidarti in tutte le fasi della compravendita fino al rogito.

AGEVOLAZIONE ACQUISTO GIOVANI UNDER 36

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato prorogato per tutto l’anno il Bonus Giovani Prima Casa, ovvero l’agevolazione dedicata agli Under 36 e riconosciuta per l’acquisto della abitazione principale. ✅💰

Potrai fare richiesta fino al 31 dicembre e non più fino al 30 giugno come precedentemente stabilito! 📆⏱

👉 I vantaggi? Acquisto senza imposta di registro, ipotecaria e catastale. E se chiedi un mutuo lo Stato copre fino all’80% di quanto concesso a tassi agevolati.

👉 Inoltre avrai l’esenzione dal pagamento dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per acquistare, costruire o ristrutturare.

Insomma un bel RISPARMIO! Un grande aiuto per chi, come tanti ragazzi e ragazze, non vede l’ora di comprare la sua prima abitazione. 🏠🧲

Ascolta con attenzione i miei consigli e se hai bisogno di ulteriori informazioni o di essere affiancato in un passaggio così delicato e importante non esitare a contattarmi.

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ACQUISTO GIOVANI


Sei un giovane con meno di 36 anni e vuoi comprare la tua prima casa?
Oggi è molto più facile e meno costoso grazie ai bonus previsti dal Decreto Sostegni bis sia per l’acquisto e che per il mutuo.

Quasi sempre, per i giovani, l’acquisto della prima è visto come un sogno difficilmente realizzabile a causa dell’impegno economico troppo gravoso.
Tra i prezzi degli immobili spesso troppo elevati per le loro tasche e le spese da sostenere per imposte, notaio, e rata del mutuo, molti preferivano rinunciare e magari accontentarsi di andare in affitto.

Ma ora ci sono ottime notizie per i giovani che vogliono comprare casa.

Per dare un sensibile aiuto nell’acquisto della prima casa, il nuovo Decreto bis prevede numerose agevolazioni che permetteranno finalmente anche ai più giovani di realizzare il loro sogno.
Andiamo con ordine e vediamo insieme di che si tratta.

IMPOSTE SULL’ACQUISTO

Per chi ha meno di 36 anni e vuole comprare la sua prima casa c’è un importante e ingente sconto.
È prevista l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti di compravendita.
In particolare, se compri la tua prima casa entro il 30 giugno 2022 non pagherai l’imposta di registro che ammonta al 2% oltre alle imposte ipotecarie e catastali.
Se l’acquisto è riferito ad un immobile di nuova costruzione eseguita da impresa costruttrice, l’IVA prevista del 4% dovrà comunque essere versata ma ti verrà data la possibilità di beneficiare di un credito di imposta di pari importo da utilizzare in due modi:
– in dichiarazione dei redditi, con una diminuzione delle tasse da pagare
– in compensazione sull’imposta di altri atti di donazione o successione.

Non dovrai anche versare le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale risparmiando ben 600 €.

IMPOSTA SUL MUTUO

Un’altra novità importante è che, se per l’acquisto della tua prima casa devi chiedere un mutuo, anche l’imposta sostitutiva dello 0,25% dell’importo che chiedi non la devi versare.

MUTUI

Probabilmente, il tema del mutuo, rappresenta l’agevolazione più interessante per i giovani che intendono acquistare casa.
Come è noto a tutti, spesso le Banche fanno difficoltà a concedere finanziamenti superiori all’80%.
Per questo, lo Stato, mette ora a disposizione un Fondo Consap specifico che concede la garanzia statale fino al 100% del mutuo richiesto.
Mentre prima lo Stato garantiva fino al 50% del mutuo richiesto, con l’entrata i vigore del decreto sostegni bis lo Stato va a garantire ben l’80% dell’importo richiesto.
Il massimale di spesa rimane sempre a 250K euro.

In poche parole, è lo Stato che fa da garante al mutuatario ed interverrà al posto del richiedente nel caso in cui questi non riesca a saldare le rate.
E’ prevista inoltre per le Banche l’applicazione di tassi agevolati oltre al divieto di richiedere ulteriori garanzie personali.
Come abbiamo visto le novità per i giovani che vogliono comprare casa sono davvero interessanti e sicuramente permetteranno a molti di loro di realizzare il sogno della vita.

Se stai pensando di comprare casa e vuoi qualche informazione in più, fissa la tua consulenza professionale gratuita.

L’articolo è stato scritto e revisionato in collaborazione con Marco Nardelli – Arcobaleno servizi immobiliari.

TASSE SULLA CASA

PRIMA CASA A TASSE AGEVOLATE

Chi acquista l’abitazione principale ha diritto ad alcuni benefici che rendono più leggero il carico fiscale.

Chi ha intenzione di comprare casa, oltre al mero costo di acquisto dell’immobile, devi mettere in conto alcune SPESE ACCESSORIE.
Tali spese accessorie sono rappresentate dalle imposte, del costo del notaio per l’atto di compravendita, del costo dell’agenzia immobiliare in caso di mediazione e dal costo del notaio per la stipula dell’eventuale atto di mutuo.

Oggi approfondiamo la spesa relativa le imposte.
Esistono due fattispecie per il calcolo delle imposte che l’acquirente deve versare al momento dell’acquisto al notaio. In particolare, è il notaio che incassa le imposte dell’atto di compravendita e che da sostituto di imposta si impegna a versarle all’erario in sede di registrazione del contratto.

Il calcolo delle imposte varia in base alle caratteristiche soggettive dell’acquirente, alle caratteristiche soggettive del venditore.
Le caratteristiche soggettive dell’acquirente definiscono se l’acquisto è considerabile come PRIMA CASA O MENO.
Le caratteristiche soggettive del venditore definiscono se l’acquisto viene effettuato dall’impresa o da privato.

Le imposte relative alla compravendita sono: registro, ipotecaria e catastale.
Le imposte ipotecaria e catastale sono definite in misura fissa sia che si tratti di acquisto agevolato (prima casa) che acquisto non agevolato.
L’imposta di registro invece viene calcolata in percentuale o sul prezzo di compravendita o sul valore catastale dell’immobile (prezzo valore).

Esaminiamo l’ACQUISTO DA PRIVATO.
Imposte ipotecaria e catastale: 50 € ciascuna
Imposta di registro: SE PRIMA CASA 2%, ALTRIMENTI 9%.
L’imposta di registro viene calcolata non sul prezzo di compravendita ma SUL VALORE CATASTALE dell’immobile. Esistono due formule per il calcolo del valore catastale.
Prima casa: rendita catastale x 115,5 = valore catastale x 2% = imposta registro prima casa
NO prima casa: rendita catastale x 126 = valore catastale x 9% = imposta registro NO prima casa
L’imposta di registro minima 1.000,00 €.

Esaminiamo l’ACQUISTO DA IMPRESA.
La differenza sostanziale per l’acquisto da impresa costruttrice rispetto all’acquisto da privato è che l’imposta di registro viene calcolata in misura fissa e interviene l’ALIQUOTA IVA AL 4% O AL 10%.
L’IVA viene CALCOLATA SUL PREZZO DI ACQUISTO dichiarato in atto di compravendita.
Ricapitoliamo:
Imposte di registro, ipotecaria, catastale: 200 € ciascuna
IVA prima casa: prezzo + 4%
IVA NO prima casa: prezzo + 10%

CONTRATTO DI LOCAZIONE

I contratti di locazione sono soggetti a registrazione presso il territoriale ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Tale registrazione è da effettuarsi entro trenta giorni da calcolarsi dalla data di stipula o decorrenza del contratto.

Facciamo un esempio: se il contratto di locazione venisse sottoscritto dalle parti il 01 settembre 2019 avente decorrenza contrattuale al 01 ottobre 2019, i trenta giorni per la registrazione obbligatoria sarebbero da calcolarsi dalla data del 01 settembre 2019 essendo la data di stipula antecedente la data di decorrenza.
Il termine per la registrazione obbligatoria sarebbe quindi 30 settembre 2019.

In caso di mancata registrazione del contratto di locazione il fisco presume una mancata dichiarazione dei canoni percepiti, ciò vuol dire un “affitto in nero”.
La denuncia della locazione “in nero” può essere presentata anche dall’inquilino stesso.

Riportiamo nel link l’articolo de Il Sole 24 Ore in merito.
affitto in nero

IMU E TASI – 17 DICEMBRE 2018

Entro il 17 Dicembre 2018 occorre procedere con il pagamento della prima o unica rata dell’IMU e della TASI, per chiunque sia in possesso di immobili diversi da quelli per i quali sono state previste delle specifiche esclusioni ed esenzioni da parte del Comune nel quale sono ubicati.

Quindi per entrambe va eseguito il calcolo dell’importo sulla base delle nuove aliquote deliberate dal Comune, o con le aliquote dell’anno scorso per quei Comuni che non hanno provveduto a deliberarle e a comunicarle al Mef entro il 14 ottobre 2018.

L’IMU è dovuta da chi è proprietario di case di lusso, quindi appartenenti a categorie catastali A/1, A/8 e A/9, chi è proprietario di seconde case, di immobili commerciali, negozi, terreni e aree edificabili.
L’esenzione riguarda chi è proprietario di prime case non di lusso e le relative pertinenze, fabbricati rurali strumentali e terreni in comuni montani.

La TASI deve essere versata da chi utilizza l’immobile, in quanto si tratta di un tributo che occorre per la copertura dei cd. servizi indivisibili erogati dal Comune. Deve essere pagata da chiunque utilizzi l’immobile come propria abitazione principale, da chi abbia un terreno o se è stata deliberata un’aliquota a zero.

Nel caso in cui l’immobile sia affittato con regolare contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate e l’affittuario vi stabilisca la residenza, la TASI non è dovuta dal locatore, bensì dal conduttore nella percentuale fissata dal Comune, anche nel caso di affitti brevi sotto i 6 mesi. Per gli immobili locati a canone concordato, la TASI è ridotta al 25%. Per gli immobili in comodato d’uso ai parenti di primo grado con ISEE inferiore a 15.000€: riduzione base imponibile del 50%.

Per calcolare IMU e TASI sono disponibili software online oppure calcolarli da soli. I dati che occorrono sono: rendita catastale rivalutata del 5%, aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune e coefficiente catastale relativo all’immobile. Per quanto riguarda il coefficiente:
160 per abitazioni, magazzini e autorimesse
140 per laboratori e locali senza fine di lucro
80 per uffici, banche e assicurazioni
65 per opifici e alberghi
55 per negozi e botteghe

FONTE ARTICOLO: https://serviziimmobiliarieu.blogspot.com/2018/11/imu-e-tasi-2018-scadenza-il-17-dicembre.html?fbclid=IwAR0JqhH398eP2yzMWRaMfpLFb-OnQnlc2zl_45AuBrJGh9OUEeOzPIHiBEw&view=classic