I compensi pagati ai mediatori immobiliari in riferimento all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ai 1000€ per ciascuna annualità, possono essere detratti del 19% dall’imposta lorda. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, a patto che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.
Nell’atto di cessione, anche se assoggettata a IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le stesse modalità, ogni parte ha l’obbligo di dichiarare:
se si è avvalsa di un mediatore e in tal caso deve fornire i dati identificativi del titolare
il codice fiscale o la partita IVA
il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare, ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società
l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta anche per l’acquisto di altri diritti reali, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. La detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile. Va da sé che il venditore dell’immobile non può beneficiare della suddetta detrazione, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Vi possono essere casi in cui l’acquisto non va a buon fine o casi in cui la fatture non è intestata ad entrambi i proprietari, come ci si deve comportare?
Se l’immobile non può essere destinato ad abitazione principale, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare. In questo caso il contribuente deve restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato. Nel caso in cui, a seguito del preliminare, fosse pagato all’agente immobiliare il compenso di mediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno.
Se conseguentemente alla stipula del preliminare viene pagato il compenso dell’intermediazione all’agenzia, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti registrato. La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione siano state sostenute nell’anno precedente alla stipula del preliminare, a patto che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito. Essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.
Nel caso in cui la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare fosse intestata ad un soggetto non proprietario, non è possibile fruire della detrazione.
Se la fattura è intestata ad un solo proprietario, ma l’immobile risulta essere in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante.
Se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e un altro soggetto non proprietario è necessario che in fattura sia specificato che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario.
Fonte articolo: serviziimmobiliarieu