Author Archives: SbettaNovello

FONDO RIPRESA TRENTINO

Via libera al Fondo Ripresa Trentino: 250 milioni di euro in favore di imprese e lavoratori autonomi danneggiati dagli effetti dell’epidemia

Con la Delibera 392 ieri la Giunta Provinciale ha attivato una linea di finanziamenti a tasso zero nell’ordine di 250 milioni di euro a favore di imprese e lavoratori autonomi trentini danneggiati dagli effetti del Coronavirus, nonché la sospensione – o rinegoziazione – dei mutui in essere, con allungamento del periodo di rimborso attraverso “Il Fondo Ripresa Trentino”.

Le banche potranno concedere linee di finanziamento a imprese di qualsivoglia comparto e ai lavoratori autonomi, con erogazione in unica soluzione e rimborso unico dopo due anni, a fronte di garanzie del Confidi a costo zero.

La Provincia, con uno stanziamento di 2 milioni di euro, provvederà al pagamento degli interessi passivi maturati per i 24 mesi previsti.

Con l’adesione al Protocollo banche ed intermediari finanziari potranno concedere linee di finanziamento erogate in unica soluzione e rimborsate, sempre in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese. Le operazioni saranno regolate al tasso fisso, con intervento del Confidi all’80%. Con la loro adesione banche, intermediari finanziari e Confidi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato, nonché a azzerare oneri o costi per istruttoria e spese e le commissioni di garanzia. Alla scadenza dei 24 mesi le parti potranno pattuire un pagamento rateizzato a condizioni agevolate.

Ferma restando l’autonoma valutazione del merito di credito da parte degli enti finanziatori, possono beneficiare del contributo in conto interesse della Provincia gli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva.

I richiedenti devono avere sede legale o unità operative in Trentino e avere subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza creata dal Coronavirus, in termini di riduzione di almeno il 10% del fatturato, compensi, presenze e/o arrivi, prenotazioni / ordinativi, incassi da vendite/prestazioni.

Nel Protocollo, che avrà efficacia fino al 31 marzo 2021, si prevedono 3 tipologie di interventi per promuovere l’accesso alla liquidità, in ragione delle specifiche esigenze o delle caratteristiche dell’operatore economico:

– la prima è riservata agli operatori economici minori che, per forma giuridica o specifica operatività, non possono essere soci dei Confidi ovvero che intendano procedere celermente a prescindere dall’intervento dei Confidi.

– la seconda agli operatori economici con attivazione dei Confidi;

– la terza agli operatori economici più strutturati che ricorreranno al Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige – Comparto Trento.

Le banche, gli intermediari finanziari ed i confidi possono aderire fin da subito al Protocollo inviando alla Direzione Generale della Provincia ed a Cassa del Trentino S.p.A. apposita richiesta. Cassa del Trentino S.p.A. renderà noti sul proprio sito internet i nominativi delle entità finanziarie aderenti alle quali andrà indirizzata la domanda per l’attivazione delle misure del Protocollo.

FONTE: UFFICIO STAMPA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CORONAVIRUS E CONTRATTI NON CONCLUSI


Molto importante quanto previsto dal DL 18/2020 in tema di contratti ancora da definire.

Non adempiere le obbligazioni contrattuali in questo periodo, in cui sono attive le «misure di contenimento» disposte per arginare Covid-19, non genera automaticamente conseguenze negative per il debitore: il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate dall’inadempimento dovrà necessariamente “valutare” la situazione concreta mettendo l’inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull’altro piatto.

Lo stabilisce l’articolo 91 del Dl 18/2020 nel suo intento di «sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19», con ciò raccogliendo l’allarme che Il Sole 24 Ore aveva lanciato il 17 marzo: infatti, in mancanza di una norma di legge che esplicitamente provvedesse sul punto, la norma di cui all’articolo 1218 del codice civile sarebbe stata implacabile: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

La norma è scritta affinché chi assume obblighi pensi bene a quel che sta facendo e si organizzi al meglio: solo l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (e non la mera difficoltà, anche grave) che, in più, derivi da causa non imputabile al debitore, rende l’inadempimento incolpevole. In ogni altro caso l’inadempimento è colpevole (è una sorta di responsabilità “oggettiva” che colloca sul debitore il rischio dell’inadempimento) e obbliga il debitore inadempiente a risarcire il danno provocato al creditore e che sia conseguenza «immediata e diretta» dell’inadempimento (sia nella sua componente di danno emergente che nella sua componente di lucro cessante: articolo 1223 del Codice civile). 
Oltre alla disattivazione della norma di cui all’articolo 1218, l’articolo 91, del Dl 18/2020 rimette alla valutazione del giudice anche la maturazione di una “decadenza” o la pretesa di una “penale” «connesse a ritardati o omessi adempimenti» i quali siano, a loro volta, da porre in relazione al «rispetto delle misure di contenimento».

In altre parole, alla luce di questa normativa emergenziale, può stare sufficientemente tranquillo chi:

  • a) pretenda uno spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto definitivo, decisa in un contratto preliminare;
  • b) abbia pattuito un «termine essenziale» per l’adempimento di una data obbligazione (l’articolo 1457 del Codice civile);
  • c) abbia dato o ricevuto una “caparra confirmatoria”: in questo caso, l’inadempimento di una parte provoca che l’altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data;
  • d) abbia pattuito una “penale”: si tratta di una somma dovuta per il caso di inadempimento di un’obbligazione che «ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» (articolo 1382 del codice civile).

FONTE: Il Sole 24 Ore 19.03.2020 – articolo di Angelo Busani

FOTO: Photo by Helloquence on Unsplash

CORONAVIRUS E MUTUI

Il D.L. Cura Italia, varato dal Governo italiano contenente misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19, tra i vari interventi, consente anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti colpiti dalla crisi di sospendere il pagamento delle rate di mutuo fino a 18 mesi.

Finora, potevano aderire al Fondo Gasparrini solamente i lavoratori dipendenti, i titolari di rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia.
Era inoltre necessario aver stipulato un mutuo per un importo massimo di euro 250.000 ed essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivale (ISEE) non superiore a euro 30.000.

Cosa prevede il decreto “Cura Italia”
Il D.L. per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso:
• abolisce l’onere di dover possedere un ISEE non superiore a € 30.000;
• prevede l’estensione della presente agevolazione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità Fondo di solidarietà per mutui prima casa”.
Periodo di sospensione e modalità di presentazione della domanda
La sospensione del mutuo potrà valere per un periodo massimo di 18 mesi.
Bisognerà attendere alcune disposizioni attuative.
È probabile che il mutuatario dovrà presentare domanda di sospensione del mutuo alla banca, compilando un apposito modello, che sarà disponibile sia sul sito del dipartimento del tesoro che su quello della Consap.

Il nuovo regolamento e la nuova domanda dovranno:
• essere approvati in relazione al periodo di vigenza del decreto (attualmente per 9 mesi)
• prevedere la consegna (per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti), dell’autocertificazione indicata dal decreto Cura Italia ed eventuali ulteriori documenti.
• indicare comunque il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione delle rate di mutuo.

In particolare, il decreto prevede “Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. L’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore ISEE”.
Per tali fini viene permesso l’uso del Fondo Gasparrini.
Introdotto dalla legge di Bilancio 2008, poi rifinanziato dal decreto Cura Italia, per chiedere la sospensione, in condizioni normali, del mutuo al massimo per due volte e per massimo 18 mesi, prorogando poi la scadenza finale per un periodo corrispondente al tempo della sospensione.

Le principali condizioni per beneficiare dell’agevolazione sono le seguenti:
• il mutuo per l’acquisto della prima casa
• mutuo acceso da più di 1 anno;
• il capitale residuo del mutuo non superiore a € 250.000;
• non si può essere in ritardo con il pagamento delle rate per più di 90 giorni.

Motivazione per accedervi:
prevedono che il mutuatario dimostri “di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo” per almeno una delle seguenti ragioni:
• cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore ai 30 giorni;
• cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
• morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80;
• riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% dal 21/2/2020.

FONTE: www.fisco7.it

DETRAZIONI FISCALI 2020


?Dubbi sulla quota di detrazione fiscale relativa ai lavori di ristrutturazione che state facendo a casa?

Nessun problema?
Ecco un bel poster riepilogativo di tutti i bonus casa 2020??
BONUS CASA
Per ciascuna agevolazione (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus facciate) viene indicato:
? la percentuale di detrazione applicabile
? il limite di spesa
? il tipo di bonus
? chi può usufruirne
? l’elenco degli interventi ammissibili
? la possibilità o meno della cessione del credito

FOCUS – BONUS FACCIATE

Rientrano nell’inedita agevolazione esclusivamente gli interventi, anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura, sulle strutture opache esterne degli edifici, su balconi o su ornamenti e fregi

L’articolo 1, commi da 219 a 224, del Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) prevede la detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) del 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
In particolare, i commi indicati introducono la detraibilità dall’Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel corso del 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968.
In base a tale decreto, per zone A) e B) devono intendersi le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (i centri storici), comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle precedenti.

Ferme restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni anche le spese relative alla sola pulitura o tinteggiatura esterna purché riguardanti le parti degli edifici sopra indicate.
Come per le agevolazioni di carattere similare, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.

A ogni modo, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 41/1998. In particolare, il regolamento prevede che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione.
Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

La detrazione è disconosciuta in caso di violazione dell’obbligo di indicazione dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste, esecuzione di opere edilizie difformi da quelle eventualmente comunicate, violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, aggiornato dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni in materia di risparmio energetico.

FONTE FISCO OGGI

AUGURI DI BUONE FESTE

Un video con gli #auguri di Natale dedicato al nostro amato paese del Trentino, Borgo Valsugana.
Abbiamo voluto effettuare qualche ripresa della splendida atmosfera che si respira nel nostro borgo storico abbellito per l’occasione con luminarie d’effetto e una pista da pattinaggio nel centro della nuova Piazza Degasperi di fronte al municipio.
È il nostro modo di augurarvi buone feste in chiusura di un anno, il 2019, che ha portato ottimi #risultati e interessanti #propositi per un nuovo anno ricco di novità e proposte immobiliari mantenendo sempre la professionalità che ci contraddistingue da quasi 10 anni.
Seguiteci sui nostri canali social e scoprite tutte le nostre proposte sul nostro sito web sbettaenovello.it con le fotografie professionali, i #virtualtour ed a breve anche #video promozionali dedicati alla vostra casa oltre ad un nuovo servizio di valorizzazione immobiliare #homestaging
Agenzia immobiliare Sbetta e Novello a Borgo Valsugana.

TASSE SULLA CASA

PRIMA CASA A TASSE AGEVOLATE

Chi acquista l’abitazione principale ha diritto ad alcuni benefici che rendono più leggero il carico fiscale.

Chi ha intenzione di comprare casa, oltre al mero costo di acquisto dell’immobile, devi mettere in conto alcune SPESE ACCESSORIE.
Tali spese accessorie sono rappresentate dalle imposte, del costo del notaio per l’atto di compravendita, del costo dell’agenzia immobiliare in caso di mediazione e dal costo del notaio per la stipula dell’eventuale atto di mutuo.

Oggi approfondiamo la spesa relativa le imposte.
Esistono due fattispecie per il calcolo delle imposte che l’acquirente deve versare al momento dell’acquisto al notaio. In particolare, è il notaio che incassa le imposte dell’atto di compravendita e che da sostituto di imposta si impegna a versarle all’erario in sede di registrazione del contratto.

Il calcolo delle imposte varia in base alle caratteristiche soggettive dell’acquirente, alle caratteristiche soggettive del venditore.
Le caratteristiche soggettive dell’acquirente definiscono se l’acquisto è considerabile come PRIMA CASA O MENO.
Le caratteristiche soggettive del venditore definiscono se l’acquisto viene effettuato dall’impresa o da privato.

Le imposte relative alla compravendita sono: registro, ipotecaria e catastale.
Le imposte ipotecaria e catastale sono definite in misura fissa sia che si tratti di acquisto agevolato (prima casa) che acquisto non agevolato.
L’imposta di registro invece viene calcolata in percentuale o sul prezzo di compravendita o sul valore catastale dell’immobile (prezzo valore).

Esaminiamo l’ACQUISTO DA PRIVATO.
Imposte ipotecaria e catastale: 50 € ciascuna
Imposta di registro: SE PRIMA CASA 2%, ALTRIMENTI 9%.
L’imposta di registro viene calcolata non sul prezzo di compravendita ma SUL VALORE CATASTALE dell’immobile. Esistono due formule per il calcolo del valore catastale.
Prima casa: rendita catastale x 115,5 = valore catastale x 2% = imposta registro prima casa
NO prima casa: rendita catastale x 126 = valore catastale x 9% = imposta registro NO prima casa
L’imposta di registro minima 1.000,00 €.

Esaminiamo l’ACQUISTO DA IMPRESA.
La differenza sostanziale per l’acquisto da impresa costruttrice rispetto all’acquisto da privato è che l’imposta di registro viene calcolata in misura fissa e interviene l’ALIQUOTA IVA AL 4% O AL 10%.
L’IVA viene CALCOLATA SUL PREZZO DI ACQUISTO dichiarato in atto di compravendita.
Ricapitoliamo:
Imposte di registro, ipotecaria, catastale: 200 € ciascuna
IVA prima casa: prezzo + 4%
IVA NO prima casa: prezzo + 10%

CONTRATTO DI LOCAZIONE

I contratti di locazione sono soggetti a registrazione presso il territoriale ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Tale registrazione è da effettuarsi entro trenta giorni da calcolarsi dalla data di stipula o decorrenza del contratto.

Facciamo un esempio: se il contratto di locazione venisse sottoscritto dalle parti il 01 settembre 2019 avente decorrenza contrattuale al 01 ottobre 2019, i trenta giorni per la registrazione obbligatoria sarebbero da calcolarsi dalla data del 01 settembre 2019 essendo la data di stipula antecedente la data di decorrenza.
Il termine per la registrazione obbligatoria sarebbe quindi 30 settembre 2019.

In caso di mancata registrazione del contratto di locazione il fisco presume una mancata dichiarazione dei canoni percepiti, ciò vuol dire un “affitto in nero”.
La denuncia della locazione “in nero” può essere presentata anche dall’inquilino stesso.

Riportiamo nel link l’articolo de Il Sole 24 Ore in merito.
affitto in nero