mutui

CORONAVIRUS E MUTUI

Il D.L. Cura Italia, varato dal Governo italiano contenente misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19, tra i vari interventi, consente anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti colpiti dalla crisi di sospendere il pagamento delle rate di mutuo fino a 18 mesi.

Finora, potevano aderire al Fondo Gasparrini solamente i lavoratori dipendenti, i titolari di rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia.
Era inoltre necessario aver stipulato un mutuo per un importo massimo di euro 250.000 ed essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivale (ISEE) non superiore a euro 30.000.

Cosa prevede il decreto “Cura Italia”
Il D.L. per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso:
• abolisce l’onere di dover possedere un ISEE non superiore a € 30.000;
• prevede l’estensione della presente agevolazione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità Fondo di solidarietà per mutui prima casa”.
Periodo di sospensione e modalità di presentazione della domanda
La sospensione del mutuo potrà valere per un periodo massimo di 18 mesi.
Bisognerà attendere alcune disposizioni attuative.
È probabile che il mutuatario dovrà presentare domanda di sospensione del mutuo alla banca, compilando un apposito modello, che sarà disponibile sia sul sito del dipartimento del tesoro che su quello della Consap.

Il nuovo regolamento e la nuova domanda dovranno:
• essere approvati in relazione al periodo di vigenza del decreto (attualmente per 9 mesi)
• prevedere la consegna (per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti), dell’autocertificazione indicata dal decreto Cura Italia ed eventuali ulteriori documenti.
• indicare comunque il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione delle rate di mutuo.

In particolare, il decreto prevede “Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. L’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore ISEE”.
Per tali fini viene permesso l’uso del Fondo Gasparrini.
Introdotto dalla legge di Bilancio 2008, poi rifinanziato dal decreto Cura Italia, per chiedere la sospensione, in condizioni normali, del mutuo al massimo per due volte e per massimo 18 mesi, prorogando poi la scadenza finale per un periodo corrispondente al tempo della sospensione.

Le principali condizioni per beneficiare dell’agevolazione sono le seguenti:
• il mutuo per l’acquisto della prima casa
• mutuo acceso da più di 1 anno;
• il capitale residuo del mutuo non superiore a € 250.000;
• non si può essere in ritardo con il pagamento delle rate per più di 90 giorni.

Motivazione per accedervi:
prevedono che il mutuatario dimostri “di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo” per almeno una delle seguenti ragioni:
• cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore ai 30 giorni;
• cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
• morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80;
• riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% dal 21/2/2020.

FONTE: www.fisco7.it