affitti

LOCAZIONI RESIDENZIALI E COVID-19



Per chi ha un MUTUO per l’acquisto della prima casa è possibile, a determinate condizioni, chiedere la sospensione temporanea del pagamento delle rate.

Per chi invece si trova in AFFITTO il discorso è diverso. Non c’è una legge precisa che permetta, come per il mutuo, la sospensione del pagamento dei canoni di locazione.

La strada da seguire è quella indicata da varie associazioni, secondo cui il conduttore può chiedere al locatore di casa una revisione del canone di locazione.

In buona sostanza non esiste una norma che prevede la possibilità di una autoriduzione del canone di locazione dovuta all’emergenza sanitaria ma solo la possibilità di trovare un accordo tra conduttore e locatore.

Tale accordo deve essere obbligatoriamente scritto e registrato in Agenzia delle Entrate.

Il locatore può concedere due opportunità al conduttore:
Accordo scritto per la rateizzazione del canone di locazione per un periodo di tempo concordato, nulla più che una dilazione nel pagamento delle mensilità;
Accordo scritto e registrato di riduzione temporanea del canone di locazione;

Il secondo caso è sicuramente il più interessante da affrontare.

In particolare, nell’accordo si deve far riferimento al contratto in essere, indicando i dati del locatore e del conduttore, il canone annuale inizialmente stabilito, il nuovo canone più basso e il numero di mesi di riduzione.

L’accordo deve contenere data e firma di entrambe le parti in causa e viste le restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso il tutto può comunque essere fatto via mail (meglio se PEC-posta elettronica certificata).

A questo punto il nuovo accordo deve essere registrato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. Tuttavia, considerando l’emergenza in corso e l’impossibilità negli spostamenti la registrazione è possibile tramite l’invio di una email o contattando il tuo agente immobiliare di fiducia che può effettuare una registrazione in via telematica.

Se si dovesse scegliere l’invio tramite mail, una volta finita l’emergenza sanitaria, bisognerà depositare l’originale dell’atto presso l’ufficio competente.

La registrazione dell’accordo di riduzione temporanea del canone di locazione è un beneficio sia per il conduttore che per il locatore.
Il CONDUTTORE pagherà meno utilizzando sempre lo stesso appartamento;
Il LOCATORE potrà pagare le imposte su quanto effettivamente incassato e non sull’importo dichiarato nel contratto originale.

La registrazione dell’accordo di riduzione del canone non prevede spese e l’atto è esente da imposta di bollo (non si tratta infatti di novazione).

CONDUTTORE = inquilino
LOCATORE = proprietario

CONTRATTO DI LOCAZIONE

I contratti di locazione sono soggetti a registrazione presso il territoriale ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Tale registrazione è da effettuarsi entro trenta giorni da calcolarsi dalla data di stipula o decorrenza del contratto.

Facciamo un esempio: se il contratto di locazione venisse sottoscritto dalle parti il 01 settembre 2019 avente decorrenza contrattuale al 01 ottobre 2019, i trenta giorni per la registrazione obbligatoria sarebbero da calcolarsi dalla data del 01 settembre 2019 essendo la data di stipula antecedente la data di decorrenza.
Il termine per la registrazione obbligatoria sarebbe quindi 30 settembre 2019.

In caso di mancata registrazione del contratto di locazione il fisco presume una mancata dichiarazione dei canoni percepiti, ciò vuol dire un “affitto in nero”.
La denuncia della locazione “in nero” può essere presentata anche dall’inquilino stesso.

Riportiamo nel link l’articolo de Il Sole 24 Ore in merito.
affitto in nero

CEDOLARE SECCA E IMMOBILI COMMERCIALI


Tra le novità presenti nel Disegno di Legge sulla manovra 2019, troviamo anche l’estensione del regime di cedolare secca per le locazioni che interessano immobili ad uso commerciale.

Nello specifico vediamo l’articolo 9 del DDL della Stabilità 2019, titolato “Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale”, il quale estende la possibilità, per i proprietari di immobili commerciali, di usufruire del regime di cedolare secca. Con l’adesione alla cedolare, si opta per un regime al 21%, anziché il regime ordinario, il quale prevede che il reddito fondiario concorra ai fini dell’IRPEF.

Per poter usufruire della cedolare secca, il contratto di affitto per immobili ad uso commerciali deve essere stipulato nell’anno 2019, l’unità immobiliare in oggetto deve rientrare nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e avere una superficie massima di 600mq, escluse le relative pertinenze, anche nel caso fossero locate congiuntamente all’immobile principale.

La cedolare secca non può essere applicata però a quei contratti stipulati, si nel 2019, ma per i quali al 15 di ottobre 2018 è in essere un contratto non scaduto tra i medesimi contraenti e sul medesimo immobile, per il quale si interrompe la scadenza ordinaria con lo scopo di usufruire del regime agevolativo.

Fonte articolo: servizi immobiliari eu