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IMU E TASI – 17 DICEMBRE 2018

Entro il 17 Dicembre 2018 occorre procedere con il pagamento della prima o unica rata dell’IMU e della TASI, per chiunque sia in possesso di immobili diversi da quelli per i quali sono state previste delle specifiche esclusioni ed esenzioni da parte del Comune nel quale sono ubicati.

Quindi per entrambe va eseguito il calcolo dell’importo sulla base delle nuove aliquote deliberate dal Comune, o con le aliquote dell’anno scorso per quei Comuni che non hanno provveduto a deliberarle e a comunicarle al Mef entro il 14 ottobre 2018.

L’IMU è dovuta da chi è proprietario di case di lusso, quindi appartenenti a categorie catastali A/1, A/8 e A/9, chi è proprietario di seconde case, di immobili commerciali, negozi, terreni e aree edificabili.
L’esenzione riguarda chi è proprietario di prime case non di lusso e le relative pertinenze, fabbricati rurali strumentali e terreni in comuni montani.

La TASI deve essere versata da chi utilizza l’immobile, in quanto si tratta di un tributo che occorre per la copertura dei cd. servizi indivisibili erogati dal Comune. Deve essere pagata da chiunque utilizzi l’immobile come propria abitazione principale, da chi abbia un terreno o se è stata deliberata un’aliquota a zero.

Nel caso in cui l’immobile sia affittato con regolare contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate e l’affittuario vi stabilisca la residenza, la TASI non è dovuta dal locatore, bensì dal conduttore nella percentuale fissata dal Comune, anche nel caso di affitti brevi sotto i 6 mesi. Per gli immobili locati a canone concordato, la TASI è ridotta al 25%. Per gli immobili in comodato d’uso ai parenti di primo grado con ISEE inferiore a 15.000€: riduzione base imponibile del 50%.

Per calcolare IMU e TASI sono disponibili software online oppure calcolarli da soli. I dati che occorrono sono: rendita catastale rivalutata del 5%, aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune e coefficiente catastale relativo all’immobile. Per quanto riguarda il coefficiente:
160 per abitazioni, magazzini e autorimesse
140 per laboratori e locali senza fine di lucro
80 per uffici, banche e assicurazioni
65 per opifici e alberghi
55 per negozi e botteghe

FONTE ARTICOLO: https://serviziimmobiliarieu.blogspot.com/2018/11/imu-e-tasi-2018-scadenza-il-17-dicembre.html?fbclid=IwAR0JqhH398eP2yzMWRaMfpLFb-OnQnlc2zl_45AuBrJGh9OUEeOzPIHiBEw&view=classic

Detrazione fiscale per spese agenzia immobiliare

I compensi pagati ai mediatori immobiliari in riferimento all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ai 1000€ per ciascuna annualità, possono essere detratti del 19% dall’imposta lorda. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, a patto che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.

Nell’atto di cessione, anche se assoggettata a IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le stesse modalità, ogni parte ha l’obbligo di dichiarare:

se si è avvalsa di un mediatore e in tal caso deve fornire i dati identificativi del titolare
il codice fiscale o la partita IVA
il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare, ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società
l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta anche per l’acquisto di altri diritti reali, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. La detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile. Va da sé che il venditore dell’immobile non può beneficiare della suddetta detrazione, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare. La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Vi possono essere casi in cui l’acquisto non va a buon fine o casi in cui la fatture non è intestata ad entrambi i proprietari, come ci si deve comportare?

Se l’immobile non può essere destinato ad abitazione principale, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare. In questo caso il contribuente deve restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato. Nel caso in cui, a seguito del preliminare, fosse pagato all’agente immobiliare il compenso di mediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno.
Se conseguentemente alla stipula del preliminare viene pagato il compenso dell’intermediazione all’agenzia, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti registrato. La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione siano state sostenute nell’anno precedente alla stipula del preliminare, a patto che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito. Essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.
Nel caso in cui la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare fosse intestata ad un soggetto non proprietario, non è possibile fruire della detrazione.
Se la fattura è intestata ad un solo proprietario, ma l’immobile risulta essere in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante.
Se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e un altro soggetto non proprietario è necessario che in fattura sia specificato che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario.

Fonte articolo: serviziimmobiliarieu

Certificazione energetica A+ e blower door test

Domani si svolgerà il BLOWER DOOR TEST su edificio Classe A+ a Borgo Valsugana (TN) – I GIRASOLI

L’edificio è in fase di certificazione in Classe A+.
E’ stato progettato e realizzato con criteri che permettono di limitare al massimo il consumo energetico per il riscaldamento.
Nel processo di progettazione sono state applicate soluzioni che hanno ottimizzato l’irraggiamento solare mentre per la costruzione sono stati utilizzati sistemi e materiali che riducono al minimo la dispersione termica.
Tutto ciò permette di mantenere nel corso dell’anno, e quindi delle varie stagioni, una temperatura ideale (18°-20°) per assicurare il comfort ottimale.
Un insieme di professionisti ha seguito tutte le fasi dal concetto iniziale fino alla realizzazione, curando ogni singolo dettaglio estetico e tecnologico per poter realizzare l’edificio con un ottimo standard energetico e di confort abitativo.
Il test finale prevede l’utilizzo del Blower Door Test che controlla e certifica la cura nella progettazione e la corretta posa dei materiali.
Infine la macchina del fumo unita alla strumentazione del Blower Door Test permette di individuare in maniera puntuale le infiltrazioni di aria.
La certificazione in classe A+ garantisce qualità costruttiva e tecnologica, comfort abitativo e consumi ridotti che equivalgono a circa 150-200 €/anno per riscaldamento e acqua calda.
L’intero edificio non è più dotato né di allacciamento al gas metano né di canna fumaria.
Il riscaldamento è garantito da una pompa di calore ARIA-ACQUA affiancata da impianto fotovoltaico.

Ciò significa che la casa consuma solo energia elettrica, energia che nella maggior parte viene auto-prodotta –> costi bassissimi e ZERO emissioni CO2 in ambiente!

BONUS E DETRAZIONI CASA 2019

Ci stiamo avvicinando verso la fine del 2018 e chi ha intenzione di ristrutturare casa o ha acquistato un appartamento con qualche lavoro di ammodernamento da svolgere, si pone una sola, importante, domanda: se le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia e per gli interventi di efficienza energetica, con i bonus mobili e bonus giardini, saranno confermate anche per il prossimo anno, a seguito della manovra del governo attuale.

La risposta è positiva: dal Draft budgetary plan (Dbp) inviato dal governo italiano alla Commissione europea dopo l’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio dei ministri, si evince che le detrazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è ancora del 50%, da suddividere in 10 quote annuali e la detrazione per i lavori di efficienza energetica è al 50% (invece del 65% nel 2018) per certi tipi di interventi: la per sostituzione di infissi, di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e a biomassa.

Anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata al fine di arredare una casa da ristrutturare, la detrazione è al 50% ed è stata estesa al nuovo anno anche la deduzione di sconti per lavori di interventi di cura, rinnovamento e irrigazione del verde privato.

Nella nuova manovra governativa però, non è citato il sismabonus, ossia la detrazione per gli interventi di ristrutturazione in funzione antisismica.

Fonte articolo: https://serviziimmobiliarieu.blogspot.com/2018/10/proroga-ecobonus-2019.html?fbclid=IwAR0JqhH398eP2yzMWRaMfpLFb-OnQnlc2zl_45AuBrJGh9OUEeOzPIHiBEw&view=snapshot

NOVITA’ CONTRIBUTI

è il momento #giusto per acquistare la #prima #casa in #trentino

le modifiche sono sempre più interessanti:
✅ spesa minima ammessa € 75.000
✅ contributo per acquisti dal 01.01.2018 al 31.12.2018

AGGIORNAMENTO PRIVACY

Il 25 maggio 2018 entra in vigore il nuovo regolamento General Data Protection Regulation (GDPR) dell’Unione Europea.

Per noi nulla è più importante della vostra fiducia e vogliamo essere chiari con te su quali dati raccogliamo, su come li utilizziamo e sui vostri diritti di controllo di tali informazioni.
Il modo in cui utilizziamo ed utilizzeremo i vostri dati è rimasto invariato, tuttavia abbiamo deciso di aggiornare l’Informativa sulla privacy per illustrare in maniera più chiara e precisa le opzioni disponibili e come potete controllarle.
Vi consigliamo di leggere la nuova informativa per intero, PRIVACY POLICY

Per qualsiasi domanda o per inviare il vostro feedback sulla nuova informativa sulla privacy o sulle modalità di utilizzo delle informazioni personali, contattateci. Siamo a vostra disposizione.
Grazie

CHIUSURA UFFICIO 01 MAGGIO

Vi informiamo che il nostro ufficio di Borgo Valsugana in Via Scala al Telvana n.2 rimarrà chiuso nelle giornate di lunedì 30 aprile e martedì 01 maggio 2018.

Mercoledì 02.05.2018 saremo regolarmente a Vostra disposizione.

Buona Festa dei Lavoratori!