bonus casa

Bonus ristrutturazioni al 110%?

Probabile anche una revisione del bonus facciate, dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito alle banche

Buone notizie per rilanciare l’edilizia nella fase 2, il Governo pensa ad aumentare ecobonus e sismabonus, con detrazione fino al 110%, maggior tempo per usufruire degli incentivi oltre al potenziamento dello sconto in fattura e la cessione del credito alle banche. 

Potrebbero rientrare gli interventi strutturali e quelli più importanti di miglioramento energetico, ma anche il bonus facciate, l’installazione del fotovoltaico e la sostituzione di finestre.

Si prevede anche un’agevolazione per le assicurazioni anticalamità stipulate a seguito di un intervento antisismico.

Eco e sismabonus fino al 110%

La scadenza, dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2021, e i tempi di rimborso in 5 anni.

La detrazione del 110% sarà riconosciuta ai contribuenti che pagano le spese per i lavori.
In alternativa, lo sconto in fattura: la ditta/impresa anticiperà, sotto forma di sconto, il 100% del costo dei lavori, ricevendo un credito di imposta pari al 110%. 

Il meccanismo dello sconto in fattura non ha avuto gran riscontro già lo scorso anno, viste anche le rimostranze dell’associazione artigiani poiché toglieva la liquidità vitale alle imprese per lavorare.

Una novità importante sembra essere la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Bonus facciate con super-detrazioni
Anche il bonus facciate potrebbe aumentare ma solo collegato agli interventi più importanti.

90% per assicurazioni
Possibile pure una detrazione del 90% per chi, a seguito di un intervento con sismabonus, stipula una polizza assicurativa anticalamità. Ulteriore incentivo per le case più sicure, antisismiche e più efficienti,

In un momento di difficoltà e scarsa liquidità per le imprese questo potrebbe essere un intervento importante a patto che non vada a mettere ancora più in crisi le imprese con crediti futuri o futuribili difficili da sostenere nel breve periodo. Che al momento sembra quello più difficile.

DETRAZIONI FISCALI 2020


?Dubbi sulla quota di detrazione fiscale relativa ai lavori di ristrutturazione che state facendo a casa?

Nessun problema?
Ecco un bel poster riepilogativo di tutti i bonus casa 2020??
BONUS CASA
Per ciascuna agevolazione (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus facciate) viene indicato:
? la percentuale di detrazione applicabile
? il limite di spesa
? il tipo di bonus
? chi può usufruirne
? l’elenco degli interventi ammissibili
? la possibilità o meno della cessione del credito

FOCUS – BONUS FACCIATE

Rientrano nell’inedita agevolazione esclusivamente gli interventi, anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura, sulle strutture opache esterne degli edifici, su balconi o su ornamenti e fregi

L’articolo 1, commi da 219 a 224, del Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) prevede la detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) del 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
In particolare, i commi indicati introducono la detraibilità dall’Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel corso del 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968.
In base a tale decreto, per zone A) e B) devono intendersi le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (i centri storici), comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle precedenti.

Ferme restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni anche le spese relative alla sola pulitura o tinteggiatura esterna purché riguardanti le parti degli edifici sopra indicate.
Come per le agevolazioni di carattere similare, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.

A ogni modo, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 41/1998. In particolare, il regolamento prevede che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione.
Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

La detrazione è disconosciuta in caso di violazione dell’obbligo di indicazione dei dati catastali in dichiarazione, effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste, esecuzione di opere edilizie difformi da quelle eventualmente comunicate, violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008, aggiornato dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni in materia di risparmio energetico.

FONTE FISCO OGGI